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Lavoro subordinato: ferie e festività

Il diritto al riposo del lavoratore tra ferie e festività. Maturazione e godimento.
del 14/05/19 -

Secondo la Legge (Art. 36 co. 3 Cost.: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi”.), il lavoratore ha diritto a godere di ferie annuali retribuite.
Ciò significa che i lavoratori, ogni anno, hanno diritto ad un determinato periodo di riposo per poter recuperare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro ed al fine, anche, di poter partecipare in modo più incisivo alla vita famigliare e sociale.
Per questi motivi, il diritto alle ferie è volto alla tutela della salute del lavoratore e, pertanto, non è mai rinunciabile.

Il diritto al periodo di ferie stabilito dalla legge o dal contratto collettivo si matura in base ai giorni lavorati in un periodo di dodici mesi, solitamente corrispondenti all’anno solare.
In particolare, di norma, il lavoratore, ogni mese, matura una parte del periodo feriale (il cosiddetto “rateo del periodo feriale”) pari a 1/12 del periodo stesso. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni, tuttavia, secondo la maggior parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, non valgono ai fini della maturazione del rateo di ferie, mentre quelle superiori valgono come mese intero.

Le ferie si maturano anche se, nel mese, si verificano determinati eventi sospensivi del rapporto di lavoro, quali, per esempio, la malattia, l’infortunio, l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Le ferie devono essere fruite per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione ed in modo consecutivo su richiesta del lavoratore.
Quando non è possibile rispettare la regola del godimento del periodo minimo di due settimane di ferie nell’anno di maturazione per cause dipendenti esclusivamente dal lavoratore, il godimento delle ferie è rimandato ad un periodo successivo compatibile con l’organizzazione del lavoro stabilita dall’imprenditore.
Ciò può accadere, per esempio, in caso di lunghe assenze del lavoratore per malattia, infortunio, maternità ecc.
Il momento di godimento delle ferie, per ogni lavoratore, è stabilito dal datore di lavoro che, comunque, deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, cercando di salvaguardare il principio della continuità del periodo feriale.
Per questo motivo, spesso, le ferie sono fatte coincidere con il periodo di chiusura dell’azienda.

La richiesta, da parte del lavoratore, di utilizzo delle ferie in un qualsiasi periodo infrannuale diverso da quello eventuale di sospensione dell’attività (chiusura dell’azienda) deve essere, dunque, formulata in modo tempestivo, di modo che l’imprenditore possa provvedere adeguatamente alle esigenze aziendali.
Il diritto alla fruizione delle ferie deve essere reale e non può essere sostituito dal pagamento dell’indennità per ferie non godute.
La risposta, pertanto, è negativa, almeno per quanto concerne il periodo legale di quattro settimane.
In altre parole: sussiste un divieto di monetizzazione delle ferie, almeno per quanto concerne il periodo minimo delle quattro settimane.
Le ferie sono sospese tutte le volte in cui, nella vita del lavoratore, si presentano eventi che gli rendano impossibile il godimento delle ferie stesse.

Proprio perché il fine ultimo delle ferie è quello di tutelare il diritto alla salute del lavoratore, garantendogli un adeguato periodo di riposo continuato, il verificarsi di un evento che comporti un vero e proprio impedimento al godimento delle ferie, determina una sospensione del periodo feriale.
Ciò accade, per esempio, in caso di malattia intervenuta durante la fruizione delle ferie.

Sintesi articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it redatto dall’Avv. Sara Soresi



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