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Lavoro in nero e il divieto di spostamenti ai tempi del Coronavirus

A seguito dei recenti avvenimenti legati all’epidemia da Coronavirus e delle relative limitazione alla circolazione, sono emerse una serie di complicanze legate al lavoro in nero.
del 24/03/20 -

A differenza dei rapporti contrattuali comuni, ove il contratto non è solo l’atto costitutivo del rapporto ma è anche la fonte del regolamento negoziale, nel diritto del lavoro il contratto crea l’obbligazione per il lavoratore ma non la governa perché intervengono fonti eteronome, quali le disposizioni del CCNL di categoria o di legge (15).

Nel rapporto di lavoro, infatti, l’autonomia contrattuale è ripartita in modo non uguale a causa della posizione economica di debolezza del lavoratore a cui soccorre la limitazione dell’autonomia privata imposta dalla disciplina imperativa legale, volta a garantire la tutela della parte debole e la correzione dello squilibrio contrattuale. Le norme poste a tutela dell’interesse del lavoratore non hanno una mera funzione di ordine pubblico, ma protettiva, di tutela minimale dell’interesse del lavoratore (16).

Per le finalità per le quali sono largamente impiegati (per poter acquisire in modo flessibile manodopera, ad esempio lavoro part-time interinale intermittente, ecc.), sono meglio definibili come contratti di lavoro flessibile. Autorevole dottrina evidenzia al riguardo che un rapporto di lavoro subordinato si considera flessibile perché un requisito della prestazione o del rapporto di lavoro deroga alla disciplina tipica del lavoro subordinato d’impresa a tempo pieno o indeterminato, con l’obiettivo specifico di ridurre i costi per l’impresa; i lavoratori, tuttavia, non smettono di essere subordinati, né quindi di vedere applicata la disciplina tipica, eccezion fatta per quegli aspetti che attengono, appunto, alle deroghe: “in altri termini, le discipline flessibili non compromettono l’unità del tipo legale, ma comprimono la fattispecie del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, destinata a riespandersi quando vengono meno i requisiti della prestazione o del rapporto che hanno determinato l’applicazione della disciplina flessibile” (20). Tali schemi contrattuali flessibili si sono prestati nel tempo ad un loro utilizzo non corretto.

Il lavoro flessibile (o “non-standard”) si è diffuso dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso, per soddisfare, come evidenziato, i bisogni occupazionali temporanei delle imprese e nello stesso tempo favorire l’accesso al mercato del lavoro.

Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito diritto.it



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