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Infortunio sul lavoro causato da Covid -19

Conferme e novità nella Circolare Inail n. 13/2020 dedicata all’emergenza da coronavirus.
del 04/05/20 -

La Circolare Inail n. 13/2020 ha dettato importanti chiarimenti sulla tutela delle malattie da Coronavirus ed ha previsto due fondamentali categorie di rischio professionale, con rilevanti effetti giuridici, sul piano probatorio, nelle azioni giudiziarie per il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. La Circolare ha adottato regole per la disciplina dell’istruttoria amministrativa, con previsioni fortemente innovative, prevedendo anche una nuova e peculiare figura di infortunio in itinere.

Nel caso di infezioni da Coronavirus, l’Inail, sia con la circolare n.13/2020 sia con la nota del 17 marzo 2020[vi], ha inquadrato le affezioni che dovessero colpire il lavoratore come infortunio sul lavoro, sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di malattie infettive e parassitarie per le quali la causa virulenta è equiparata alla causa violenta e delle disposizioni della Circolare 74/1995

L’infezione da Covid 19 ha caratteristiche peculiari che la contraddistinguono rispetto ad altre infezioni morbose e parassitarie, non per le caratteristiche intrinseche del contagio o dell’attività virulenta dell’agente patogeno, bensì per il contesto pandemico ed universale nel quale il contagio si colloca.
Tale contesto pandemico rende praticamente impossibile stabilire con certezza se la malattia sia stata contratta nell’ambiente lavorativo o sociale/ familiare. 

Onere probatorio a carico dei lavoratori nelle azioni per il riconoscimento dell’infortunio
Tale configurazione di due categorie di lavoratori ha importanti conseguenze sotto il profilo probatorio per la parte che agisce in giudizio per la tutela del proprio diritto sostanziale in caso di mancato riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Ente.
Nel caso di lavoro appartenente alla prima categoria, l’istante dovrà provare il contagio del virus e l’adibizione, in concreto, a lavorazioni che rientrino nella categoria o che siano equiparabili ad esse. Incombe invece sull’Inail la prova rigorosa che il contagio sia avvenuto in un contesto extra lavorativo.  

La Circolare ha imposto all’Inail la necessità di acquisire il certificato medico nonché la conferma clinica-strumentale attestante il contagio.L’art.53 T.U. impone la produzione del certificato in uno con la denuncia di infortunio, ma non configura il certificato come elemento costitutivo del diritto, atteso che elemento costitutivo del diritto è la malattia o la lesione all’integrità psicofisica, ma non il certificato che l’attesta.

Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito altalex.com redatto dall’Avv. Rossella del Sarto



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