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Il registro CONI per le A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche)

L'iscrizione al Registro CONI è obbligatorio per tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche: quali sono le agevolazioni per le ASD iscritte e che cosa rischia chi ancora non si è registrato. YOPAdvisors affianca le ASD nel processo di iscrizione al Registro.
del 21/02/18 -

Le agevolazioni per le Associazioni Sportive Dilettantistiche: perché l’iscrizione al registro CONI è obbligatoria


L’art. 90 della L. 289/2002, stabilisce che le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ed iscritte nell’apposito Registro CONI, tenuto dal medesimo organismo sportivo nazionale.

Il CONI ha il compito, previsto dalla legge, di certificare lo svolgimento effettivo dell’attività sportiva da parte delle società e ASD, e di trasmettere un apposito elenco al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione è condizione essenziale per poter beneficiare delle agevolazioni concesse ai predetti enti sportivi.



Da un’analisi statistica effettuata sulle verifiche condotte dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS risulta che ancora oggi diverse realtà non risultano iscritte al Registro CONI.



Le conseguenze della mancata iscrizione sono assai serie in quanto l’ente associativo perde così la qualifica di associazione sportiva e di ente non commerciale e non può godere delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche.



La normativa di riferimento è chiara in proposito. Concentriamoci su due punti:



Il primo è che, come stabilisce l’art. 7 del D.L. 28/5/2004 n. 136, conv, con modif dalla Legge 27/7/2004 n. 186, “le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI”;
Tali disposizioni, per quanto riguarda le associazioni sportive, sono:


  • l’esclusione della perdita della qualifica di enti commerciali in caso di prevalenza dell’attività commerciale;

  • l’introduzione delle co.co.co. amministrativo-gestionali;

  • la detrazione del 19% per chi effettua donazioni alle ASD;

  • l’aumento da L. 10.000.000 a € 7.500 (dal 2018 euro 10.000) del limite per i compensi sportivi senza prelievo fiscale;

  • l’irrilevanza ai fini IRAP dei c.d. “compensi sportivi”;

  • l’esonero da imposta sulla pubblicità per quella effettuata all’interno di impianti con meno di 3.000 posti e l’accesso al Credito Sportivo.


Tali agevolazioni non spettano quindi alle associazioni non iscritte al Registro CONI.

In secondo luogo, il menzionato art. 7 del D.L. 28/5/2004 n. 136 stabilisce che “il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”. Per chiarire tale disposizione: se non c’è l’iscrizione al Registro, in sede di verifica vengono automaticamente disconosciute non solo le sopra elencate ma anche tutte le agevolazioni fiscali.


Pertanto, prima che il CONI effettui le attese verifiche, rimarchiamo l’importanza sostanziale di una verifica, da parte dei legali rappresentanti delle ASD, del corretto adempimento dì iscrizione al Registro CONI.



Se fai parte di un’Associazione Sportiva Dilettantistica, e vuoi verificare se la tua associazione è iscritta al Registro CONI, se è stato preparato e inviato il modello EAS, quali sono gli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla Legge, YOPAdvisors può fornirti assistenza a 360°. Per ulteriori informazioni, contattaci a [email protected]



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