Home articoli Societa Articolo

Il processo del lavoro

In quali casi si può ricorrere al giudice del lavoro e come funziona il relativo processo?
del 18/11/19 -

Quando è possibile ricorrere al giudice del lavoro con l’applicazione di quelle regole processuali che vanno sotto il nome di processo del lavoro?
La legge (Art. 409 cod. proc. civ.) stabilisce che al processo del lavoro si deve ricorrere quando insorgono controversie relative a:

> rapporti di lavoro subordinato privato (anche se il datore di lavoro non è un imprenditore);
> rapporti derivanti dai contratti agrari (affitto a coltivatore diretto, mezzadria, ecc.) se non di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
> rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione di tipo coordinato e continuativo, prevalentemente personale, anche senza vincolo di subordinazione;
> rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività economica;
> rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico se non sono attribuiti alla competenza di altro giudice.

Prima di cominciare, davanti al giudice, un processo di lavoro è possibile, se il lavoratore vuole, avviare un tentativo di conciliazione dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (Art. 410 cod. proc. civ.). Si tratta di una facoltà e non di un obbligo.
Il lavoratore che volesse tentare la conciliazione può, con raccomandata o a mani, presentare istanza all’Ispettorato con cui richiede l’istituzione di una commissione per conciliare la lite (l’istanza andrà ovviamente presentata anche al datore di lavoro) e nella quale evidenzia la propria posizione sul conflitto sorto con il datore di lavoro.

Se il datore accetta di affrontare il tentativo di conciliazione, dovrà inviare all’Ispettorato la propria risposta (contenente le sue difese) entro venti giorni da quando ha ricevuto la richiesta di attivazione della conciliazione.
Successivamente, la commissione (composta da tre membri: il presidente che è un funzionario dell’Ispettorato e da un rappresentante dei datori e da uno dei lavoratori) si riunirà e verrà tentata la conciliazione delle parti: se il tentativo ha esito positivo, la causa davanti al giudice ovviamente non partirà. Se il datore non vuole affrontare la conciliazione, il tentativo fallirà prima ancora di cominciare ed il lavoratore potrà avviare la causa.

Sintesi estrapolata da un articolo pubblicato sul sito laleggepertutti.it redatto dall’Avv. Angelo Forte



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Studio Legale Polenzani-Brizzi
Responsabile account:
Leonardo Breccolenti (Social Media manager)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere
Stampa ID: 318070