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Il divorzio senza separazione nel matrimonio non consumato

La prova che il matrimonio non sia stato consumato per ottenere il divorzio immediato può essere molto facile o molto difficile.
del 12/06/19 -

Il modo migliore è quello di provare la verginità della moglie, ma questo è un metodo che si poteva pensare qualche decennio fa, oggi immaginare che una donna arrivi vergine al matrimonio, o che non abbia avuto dei rapporti con qualche fidanzato precedente, è molto arduo.
Un altro modo per provare che il matrimonio non è stato consumato è quello di dimostrare l’impossibilità del marito di avere un rapporto sessuale completo, vale a dire che lui sia impotente alla penetrazione.

Non si deve confondere con l’impotenza a generare dei figli, la quale non esclude il rapporto sessuale e non dimostra che il matrimonio non sia stato consumato.
Ci possono essere altri metodi di prova di carattere indiziario.

Quello che di sicuro il giudice non otterrà mai, è una testimonianza diretta del fatto che il matrimonio non è stato consumato.
In alcuni casi il marito o la moglie che si vedono rifiutare dal coniuge quando vogliono avere un rapporto sessuale possono chiedere il risarcimento dei danni.

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in questi termini con una sentenza (Cass. sent. n. 6276 del 23 marzo 2005) con la quale ha condannato un uomo per essersi opposto ai rapporti con la moglie per sette anni.
Secondo la Suprema Corte, attuando un simile comportamento, il marito ha gravemente offeso la dignità e l’onore della moglie, violando i doveri morali e materiali sanciti dal codice civile (art. 143 c.c.).
Diverso il caso della donna che, dopo cinque anni di convivenza, si era rivolta al Tribunale di Roma per matrimonio non consumato chiedendo un risarcimento di 500.000 euro.

Il marito si era difeso sostenendo che entrambi avevano avuto dei rapporti sessuali prima del matrimonio, ma che lei l’aveva sempre respinto perché aveva un amante.
Lui voleva il divorzio immediato, lei mezzo milione di euro.

Il Tribunale rigettò entrambe le richieste (Trib. Roma, sent. n. 6829/2015) perché “non possono avere valore probatorio le dichiarazioni, pur concordi, dei coniugi in quanto, trattandosi si diritti e di obblighi sottratti dalla disponibilità delle parti, la circostanza del matrimonio non consumato non può costituire oggetto di confessione né di giuramento”

Sintesi articolo pubblicato sul sito diritto.it redatto dall’Avv. Alessandra Concas



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