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Cosa è il fermo amministrativo fiscale?

Il fermo amministrativo fiscale viene applicato sul veicolo di proprietà quando si omette il pagamento di una bolletta (può essere la tassa dei rifiuti, il canone Rai, un verbale o altro) e viene comunicato tramite una cartella esattoriale di Equitalia o altro ente simile, definito concessionario.
del 28/11/17 -

L'ente concessionario (Equitalia o altro ente) invia quindi una cartella esattoriale in cui invita il proprietario del veicolo a pagare il proprio debito entro 20 giorni, informandolo del fermo amministrativo fiscale applicato al mezzo. Durante questo periodo il veicolo può circolare.

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

A seguito dell'iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l'iscrizione dal PRA.

Il veicolo, infatti:

- Non può circolare, altrimenti è prevista una sanzione;
- Non può essere demolito o esportato;


Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

Il provvedimento di fermo amministrativo grava su tutti i veicoli intestati al soggetto. Pertanto se il proprietario possiede tre autovetture ed un motociclo, tutti e quattro i veicoli saranno gravati dal fermo.

Il soggetto che viene fermato da un organo di polizia a circolare con un veicolo assoggettato a tale provvedimento si vedrà sequestrare immediatamente il veicolo come disposto dal D.P.R. 602/1973 art. 86 del codice della strada.

E' importante segnalare che il veicolo può essere sequestrato anche se viene trovato in sosta in area soggetta a pubblico passaggio in quanto il veicolo in sosta viene comunque considerato in circolazione.

Per recuperare la piena disponibilità del veicolo, il debitore deve pagare quanto dovuto, ottenere dal concessionario per la riscossione il provvedimento di assenso alla cancellazione e, in base a questo, richiedere al PRA, a proprie spese, la cancellazione del fermo amministrativo.

Il concessionario per la riscossione richiede invece, senza spese per il cittadino, la cancellazione del fermo se accerta che i tributi richiesti non erano dovuti o qualora l’interessato richieda la trascrizione al PRA di un atto di vendita che ha una data anteriore all'iscrizione del fermo.

Per poter circolare nuovamente con il veicolo è necessario ottenere la revoca del fermo amministrativo pagando l’importo dovuto. Una volta saldato il debito per il quale è stato iscritto il fermo, il Concessionario responsabile della riscossione del tributo consegna il provvedimento di revoca da portare al PRA per la cancellazione del fermo amministrativo fiscale.



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