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Coniugi e genitori

Con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, ciò risponde al principio di uguaglianza tra i coniugi. Quindi dal matrimonio, come atto giuridico, discendono determinate conseguenze. Esamineremo nel prosieguo alcuni effetti che possono de-rivare dall’unione matrimoniale.
del 28/05/20 -

La famiglia si configura come il luogo di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell’ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone. La famiglia è il centro degli affetti e della partecipazione di tutti i componenti il nucleo familiare alla realizzazione sociale, lavorativa e relazionale dei sog-getti stessi.
La famiglia, in virtù dei reciproci diritti e doveri, deve garan-tire e consentire al singolo membro di poter sviluppare la propria personalità e di poter interagire al meglio con il mondo esterno.Le relazioni familiari possono entrare in crisi, o per una semplice intollerabilità della convivenza (si litiga su tutto, non si condivide più la quotidianità, non si sentono più gli stessi sentimenti), non c’è intesa sull’educazione dei figli, oppure perché uno dei due coniugi (o entrambi) violano i doveri coniugali.

Vediamo quali sono questi doveri che fanno capo ad en-trambi i genitori e ad entrambi i coniugi:
il padre e la madre (sia che abbiano avuto figli in costanza di matrimonio, sia al di fuori del matrimonio, e parliamo quindi di figli naturali) hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole; il contributo economico dei genitori deve essere garantito in proporzione alle rispettive sostan-ze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o ca-salingo.
Il contenuto della norma, prevista dal legislatore, va inteso in senso ampio: i genitori devono far fronte ad una serie di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimen-tare, ma estese a tutto il contesto abitativo, scolastico, spor-tivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale.
Insomma, i genitori sono obbligati, sia in costanza di convi-venza, sia durante la separazione, a fornire ai figli i mezzi necessari per fornire loro una crescita sana ed un futuro stabile.

I coniugi hanno l’obbligo di prestarsi reciprocamente:

--fedeltà
--assistenza morale e materiale
--collaborazione nell’interesse della famiglia
--coabitazione

Sono concetti trasparenti e concreti, vicini alla vita di tutti noi: -i coniugi non devono tradirsi, ossia avere rapporti con terze persone; devono prestarsi reciprocamente assistenza morale (si devono sostenere ed aiutare) anche economi-camente, devono compiere attività finalizzate all’interesse della famiglia e devono vivere sotto lo stesso tetto.
Qui è bene chiarire che non esiste più il reato penale di “abbandono del tetto coniugale”, ma esiste sempre l’obbligo di natura civilistica di vivere insieme, se viene violato ci può essere la pronuncia di addebito.
Una cosa è la configurazione di un reato penale, altro un comportamento che viola i doveri coniugali.
Ciò non vuol dire che, ovviamente, i coniugi non possano accordarsi perché uno dei due vada, ad esempio, a vivere in un’altra città per motivi di lavoro, in questo caso, quando alla base c’è un accordo, non c’è violazione dei doveri co-niugali.
Quando si verifica la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio o quando la convivenza è divenuta intollerabile, i coniugi possono decidere di separarsi.
Nel caso di violazione dei doveri coniugali, si può chiedere l’addebito della separazione, ma occorre che il comporta-mento colpevole del marito o della moglie sia la causa di-retta della crisi coniugale, ossia la richiesta di separazione deve dipendere dalla violazione dei doveri che discendono dal matrimonio.
Ovviamente, i fatti contestati al coniuge, e posti a base della richiesta di addebito, devono essere adeguatamente provati ed accertati dall’Autorità Giudiziaria.
Solo dopo che il Tribunale depositerà la sentenza con cui si statuisce il comportamento inadempiente, si produrranno gli effetti dell’addebito.
Prima di parlare degli effetti della pronuncia di addebito, occorre chiarire che la separazione non incide sul rapporto matrimoniale, essa è solo un’autorizzazione a vivere sepa-rati, per cui i coniugi continuano ad essere marito e moglie, con tutti le conseguenze giuridiche del caso, ossia restano, ad esempio l’uno erede dell’altro, oppure in caso di deces-so l’altro coniuge, anche se non titolare di assegno, ha di-ritto a percepire la pensione di reversibilità.
Nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria pronunci la separazio-ne con addebito ad uno dei coniugi, questi perde la qualità di erede e, qualora sia il coniuge economicamente più de-bole, non ha diritto a percepire l’assegno di mantenimento.
La famiglia è composta da persone; la dignità, il decoro, la salute sono diritti della persona garantiti anche dalla nostra Costituzione e, come tali, vanno rispettati.
Rispetto, considerazione, amore, sono condizioni, sono modalità relazionali che fanno parte della nostra cultura, si imparano, grazie all’ambiente in cui si vive, o perché ven-gono insegnate dai genitori. Recentemente, una nota filo-sofa ha detto che “ senza dubbio l’amore si deve imparare, sarebbe l’insegnamento scolastico più importante fra tutte le materie in programma, e non a caso suscita un grande interesse da parte dei bambini, degli adolescenti e anche degli adulti – come ho verificato nelle esperienze condotte nelle scuole italiane.”
Io aggiungerei che si possono insegnare anche i precetti fondamentali della nostra Costituzione, quello del rispetto, della parità, della salute.
Forse, partendo da qui si potrebbero eliminare dolorose tante esperienze.
avv. Simona Napolitani

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