Come salvarsi dal redditometro

Un riepilogo di quelli che sono i redditi esenti o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile
del 23/01/13 -

Stiamo assistendo in questi giorni ad una corsa dei contribuenti alla verifica personale della propria coerenza reddituale. Moltissimi coloro che si ritrovano incoerenti: questo potrebbe essere dovuto ad anomalie dello strumento oppure anche ad errori nella compilazione del Redditest. Decisivo in questo senso è prestare grande attenzione alle entrate. Bisogna infatti considerare che nel computo delle entrate non vanno inseriti solo i redditi da lavoro che si utilizzano per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Si rende quindi utile una guida con esempi pratici di quei redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, sufficienti a spiegare la disponibilità di un maggior reddito rispetto a quanto dichiarato e di cui sarà importante tenere nota.

Il contribuente può spiegare la maggiore disponibilità di reddito dimostrando ad esempio che si tratta di redditi legalmente esclusi dalla base imponibile poiché
- tassati in percentuale inferiore al reale realizzo, come nel caso dei dividendi, che, per evitare effetti di doppia imposizione, non vengono tassati nella misura integrale, ma con un’intensità che varia a seconda del percipiente;
- tassati in misura forfettaria. È questo il caso dei redditi fondiari.

Ricordiamo infatti che i redditi derivanti dalla locazione di immobili storico-artistici fino al 2011 sono stati tassati solo su base catastale; più in generale alla locazione degli immobili corrisponde un maggior reddito di quello rilevante ai fini fiscali, in quanto al locatore viene riconosciuto un determinato abbattimento forfettario (rappresentano in questo senso un’eccezione i redditi di locazione per i quali si è esercitata l’opzione per la cedolare secca). Allo stesso modo, per i terreni concessi in locazione in regime non vincolistico il proprietario deve dichiarare solo il reddito dominicale rivalutato dell’80%.
In tutti questi casi sarà ovviamente il canone effettivamente riscosso ad essere preso in considerazione nell’ambito della necessaria attività istruttoria propedeutica all’accertamento sintetico.
Un altro caso di redditi tassati in misura forfettaria è quello dei diritti d’autore, tassati solo per il 75% del loro ammontare.
Per i redditi di lavoro dipendente, le somme corrisposte a titolo di TFR o di arretrati riferiti ad anni precedenti non vanno indicate in dichiarazione e pertanto corrispondono a maggiori somme disponibili per il contribuente pur in assenza di reddito imponibile.
Analogamente vanno considerati i redditi esenti, di cui segnaliamo quelli più ricorrenti.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti ad esempio le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

Sono redditi esenti anche i compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche; le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; le pensioni sociali; le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; l'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice.

Inoltre si precisa che è possibile per il contribuente far riferimento al reddito reale finanziario disponibile che in molti casi può divergere dal reddito dichiarato ai fini fiscali. È il caso di ricordare infatti quei componenti di natura non finanziaria che influenzano negativamente l’ammontare del reddito imponibile del contribuente, mantenendo in realtà intatta la sua capacità di spesa.
Si pensi ad una rateizzazione di una plusvalenza patrimoniale ai soli fini fiscali, agli ammortamenti, agli accantonamenti a fondi rischi e fondi svalutazione crediti, agli accantonamenti per TFR.
Inoltre non costituiscono reddito imponibile gli interessi su conti correnti o da titoli o obbligazioni soggetti a ritenuta. La tassazione dei proventi conseguiti fuori dall’attività d’impresa avviene, in generale, attraverso una ritenuta o imposta sostitutiva imperniata su due aliquote: 12,5% per interessi, dividenti, plusvalenze di Borsa e rendimenti di gestioni e fondi comuni; 27% su interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, inclusi i certificati di deposito.
Nel computo delle entrate vanno altresì considerati gli smobilizzi patrimoniali, le entrate patrimoniali straordinarie (eredità, donazioni, vincite), l’accensione di prestiti, che oggi a differenza di quanto accadeva in passato, riguardano anche le spese per consumi e non soltanto più quelle per investimenti patrimoniali; le somme elargite dal coniuge, dai genitori o da altri membri della famiglia (donazioni indirette).

Al di là della compilazione del Redditest, anche a fronte di un avviso di accertamento è fondamentale fornire la prova che il finanziamento delle spese sostenute nel periodo d’imposta accertato e ritenute incoerenti con il reddito dichiarato è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
Nel caso di una spesa patrimoniale, il fatto che questa sia stata sotenuta grazie al frutto dei risparmi degli anni precedenti non può essere negato a priori come prova contraria, anche se non è sufficiente un’astratta riferibilità della spesa alla capienza reddituale degli anni precedenti.

Questo concetto è stato costantemente ribadito anche dall’Agenzia : “La presunzione relativa può essere contrastata con vari elementi di prova contraria. Tra questi va certamente compresa la dimostrazione che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indici di capacità contributiva (dalle quali viene desunto il maggior reddito determinato sinteticamente) sono state coperte con elementi accumulati in periodi d’imposta precedenti o sono state finanziate con economie terze”.
È importante sottolineare che più volte la Corte di Cassazione ha affermato che non è sufficiente la prova della disponibilità di redditi esenti (o soggetti a titolo d’imposta), ma necessita anche “la prova che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito (ovviamente dichiarato) ma proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”.
Diventa fondamentale che ciascun contribuente tenga una sorta di contabilità domestica di quelle che sono le entrate e le spese più significative del nucleo familiare.
Effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili potrebbe essere una via più agevole per il successivo controllo delle spese (bancomat, carte di credito, assegni, bonifici e conti correnti). Tutta questa documentazione aiuterà il contribuente a redigere periodicamente un bilancio della famiglia, in modo da controllare le spese sostenute. Molti home banking degli istituti bancari già da qualche tempo propongono un’applicazione idonea allo scopo.
Le stesse donazioni ricevute da parenti, se effettuate tramite bonifico, tracciate e documentabili saranno facilmente utilizzabili in sede pre-contenziosa.

per ulteriori articoli in materia di redditometro visita il sito:
http://accertamentoredditometro.it/



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