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Come licenziarsi per giusta causa e perché

Un approfondimento su quali sono i motivi per presentare le dimissioni per giusta causa
del 28/04/20 -

Il datore di lavoro non può unilateralmente risolvere il contratto con il proprio dipendente se non:

- per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, relativo a un comportamento del dipendente;
- per giustificato motivo oggettivo, relativo all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro stesso.

Il licenziamento pertanto deve necessariamente essere motivato, poiché il datore di lavoro è obbligato a indicare per quale delle motivazioni previste dalla legge intende interrompere il rapporto lavorativo con il dipendente. 
Le dimissioni per giusta causa o, nel linguaggio comune, licenziamento o autolicenziamento, si hanno nel momento in cui il dipendente è costretto a dimettersi a causa di un comportamento illecito del datore di lavoro. Si tratta di comportamenti del datore di lavoro che costituiscono una inosservanza talmente grave dei suoi obblighi contrattuali da non consentire al lavoratore neppure la prosecuzione temporanea del lavoro prevista dal periodo di preavviso.

Le situazioni che consentono al lavoratore di dimettersi per giusta causa non sono previste espressamente dalla legge e pertanto non esiste un elenco chiuso e predeterminato di ipotesi. Per questo motivo è dunque necessario valutare caso per caso se il comportamento del datore di lavoro sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Le dimissioni per giusta causa devono essere presentate tempestivamente al verificarsi della condizione che le giustifica, perché la prosecuzione del rapporto lavorativo per un tempo protratto viene considerata come tacita accettazione di tali situazioni. L’unico modo per presentarle è tramite procedura telematica. 

Nel caso di contratto di lavoro a termine le dimissioni non sono ammesse prima della scadenza, salvo che per giusta causa.
Le dimissioni per giusta causa sono quindi le uniche che possono essere presentate dal dipendente a termine. In questo caso inoltre:

- non è dovuta da parte del datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso;
- il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, in misura pari alla retribuzione che avrebbe percepito fino al termine previsto del contratto, ma solo se nel frattempo non trovi una nuova occupazione.



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