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Chi ha diritto alla Naspi?

Lo Stato, tramite l’Inps, eroga a chi perde involontariamente il lavoro un contributo mensile chiamato Naspi per consentire al disoccupato di avere una piccola entrata mentre cerca una nuova occupazione.
del 04/09/18 -

La Naspi spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente il lavoro.
Non spetta, dunque, al lavoratore che decide liberamente di dimettersi dal posto di lavoro, a meno che le dimissioni non sono un atto quasi obbligato a causa del comportamento scorretto del datore di lavoro.
In quest’ultimo caso le dimissioni si definiscono per giusta causa e danno diritto alla Naspi.

Al di fuori delle dimissioni per giusta causa, la perdita involontaria del lavoro e, quindi, il diritto a percepire la Naspi si ha in caso di:
1. licenziamento da parte del datore di lavoro, anche per giusta causa;
2. mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
3. mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato

La Naspi non spetta nemmeno in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Cioè quando lavoratore e datore di lavoro decidono, di comune accordo, di porre fino al rapporto di lavoro.

Per poter prendere la Naspi, oltre alla perdita involontaria del lavoro, il disoccupato deve soddisfare altri due requisiti:
- deve aver maturato almeno 13 settimane contributive nei quattro anni precedenti al periodo di disoccupazione, cioè, deve aver versato i contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti;
- deve aver lavorato per almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione.

Possono prendere la Naspi non solo i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato ma anche gli apprendisti, i dipendenti pubblici a tempo determinato, il personale artistico con rapporto di lavoro dipendente, i soci-lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
La Naspi non spetta, invece, ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato (a differenza dei dipendenti a tempo determinato), agli extracomunitari che lavorano in Italia stagionalmente con regolare permesso e agli operai agricoli, qualunque sia la loro tipologia di contratto, a tempo determinato o indeterminato.



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