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Auto in garanzia, quali sono i diritti del consumatore

Quali sono i diritti del consumatore in caso di auto in garanzia distinguendo il caso dei veicoli nuovi e di quelli usati.
del 09/10/18 -

Il Codice del Consumo (D. lgs. n.206/2005) tutela la figura del consumatore, che è considerato appartenere a una categoria contrattualmente svantaggiata, per cui il legislatore è intervenuto a dettare delle norme che possano efficacemente salvaguardarne i diritti. Ma cosa si intende per “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo? Deve trattarsi di un soggetto che abbia due requisiti fondamentali:

- essere una persona fisica. Pertanto, non rientrano in questa nozione enti e società. Potranno eventualmente far valere i loro diritti invocando norme diverse, ma non quelle che tutelano i consumatori;
- agire per finalità non professionali.

Oltre alla garanzia legale, vale a dire prevista dalla legge, può essere presente anche una garanzia convenzionale, offerta dal produttore o dal concessionario. Detta ulteriore garanzia può essere gratuita o a pagamento. e  in quest’ultimo caso l’acquirente non è obbligato ad accettarla al momento dell’acquisto del veicolo. In ogni caso, si tratta di una garanzia che non sostituisce quella legale, semmai vi si aggiunge.

La garanzia in caso di auto usate

Il Codice del Consumo prevede la garanzia legale di conformità anche in caso di auto usate. Si tratta di una garanzia obbligatoria e gratuita per l’acquirente. Essa vale per due anni, anche se,con l’accordo tra le parti, può ridotta a un anno. Pertanto, il venditore è tenuto a consegnare al consumatore un veicolo conforme a quanto previsto nel contratto di vendita; inoltre deve mettere l’acquirente delle condizioni idonee a valutare la situazione obiettiva del veicolo.

La garanzia in caso di auto usate acquistate da privati

Può capitare di acquistare un’auto usata da un privato, perché può trattarsi di una buona occasione. Questi acquisti, però, non trovano tutela nel Codice del Consumo, bensì nelle norme stabilite dal codice civile (Art. 1490 cod. civ.) Inoltre, come abbiamo detto all’inizio, l’acquirente non può essere considerato “consumatore” in senso tecnico, perché chi vende non esercita professionalmente questa attività. Tuttavia, il nostro ordinamento prevede anche in questo caso una garanzia che è bene conoscere.
La legge, a tal proposito, stabilisce che il veicolo venduto deve essere privo di vizi occulti, vale a dire non riconoscibili dalla cliente che adoperi ordinaria diligenza, e il venditore non deve tacere circostanze che possono incidere sulla decisione di acquistare o meno: caso classico, se il veicolo ha subito incidenti. 



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