Assegno di mantenimento: prescrizione e rivalutazione Istat
La prescrizione opera anche per il cosiddetto diritto all’assegno di mantenimento e, conseguenzialmente, anche per le prestazioni accessorie quali la rivalutazione del medesimo.
del 29/07/19 - di Leonardo Breccolenti
In particolare, secondo l’opinione corrente giurisprudenziale, la prescrizione dell’assegno di mantenimento riguarda i singoli ratei dovuti (Cass. sent. n.18097/2005; n. 336/2004; n. 6975/2005; n. 13414/2010.) ed è di natura quinquennale (Art. 2948 cod. civ.).
In pratica, facendo un esempio, se il marito non versa alla moglie i ratei dal 2012, ella potrebbe pretendere gli arretrati, ma soltanto a partire dal mese di maggio del 2014: ove mai, infatti, avanzasse richiesta anche di quelli precedenti, il marito potrebbe opporre l’avvenuta prescrizione.
È nelle possibilità del coniuge richiedere la rivalutazione, mai pagata, dell’assegno di mantenimento, ma essendo trascorso un determinato lasso di tempo, appare evidente che per un periodo sia maturata la prescrizione. Per agire occorre rivolgersi ad un legale affinché questi, munito del titolo esecutivo (cioè il provvedimento del Tribunale con il quale è stato disposto l’assegno in questione), possa intimare il pagamento della rivalutazione non corrisposta, entro il termine massimo di 10 giorni; si tratterebbe di notificare alla controparte il cosiddetto atto di precetto, disatteso il quale sarebbe possibile procedere all’esecuzione forzata nei riguardi del suo ex (ad esempio, pignorandogli il conto corrente).
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