Fondamenti legali di Web Marketing
Intervista all'Avvocato Valentina Frediani, Titolare dello Studio Legale Frediani: Le fondamenta di un buon piano marketing, dal brand on-line alle responsabilità di chi effettua e-commerce, passando per la fidelizzazione del consumatore verso le Transazioni on-line, fino ad affrontare uno dei punti meno valorizzati nel commercio elettronico: il contratto on-line.
Intervista all'Avvocato Valentina
Frediani, Titolare dello Studio
Legale Frediani
D: Qualora si intenda sviluppare un progetto di marketing on line, qual è
il primo passo da compiere dal punto di vista giuridico?
R: Occorre innanzi tutto ponderare la scelta del nome a dominio con il quale si
intende essere rintracciati in rete. La scelta deve tener conto per prima cosa
dell’eventuale marchio da noi registrato o in assenza, del nome del prodotto,
del servizio o dell’attività che andiamo a promuovere. La scelta
del nome a dominio è essenziale sotto il profilo del giusto approccio con
il mercato virtuale ma occorre muoversi con cautela onde evitare di incorrere
in conseguenze giuridiche inaspettate. Infatti registrare un nome a dominio comporta
verificare preventivamente eventuali contestazioni che potrebbero esserci sollevate
quando ormai il sito sarà avviato procurandoci danni considerevoli. Non
sono isolati i casi di chi, pur legittimato alla registrazione di un nome a dominio,
si è ritrovato con il dominio da dover cedere ad altro assegnatario titolare
di un marchio cosiddetto forte (ovvero marchio registrato e notorio che incontra
tutela rafforzata nel nostro ordinamento). È noto il caso www.armani.it
dove il Sig. Luca Armani ha dovuto cedere lo stesso alla Giorgio Armani Casa di
Moda, in quanto marchio forte e pertanto meritevole di maggior tutela sul mercato;
in altri casi anche la registrazione generica di un nome a dominio si è
dimostrata controproducente: nel caso relativo a www.gente.it, il dominio
oggetto di controversia è stato assegnato alla rivista Gente in quanto
pur in presenza di nome generico, marchio registrato e conosciuto. All’esito
di queste controversie l’assegnatario originario è costretto sia
ad affrontare le spese relative al risarcimento dei dati (ed ai legali di controparte)
oltre alla perdita di visibilità costruita nel tempo proprio grazie agli
utenti consolidatisi sulla ricerca di quel nome a dominio. Di contro, qualora
si sia titolari di un marchio e verificando in rete che taluno ha registrato il
medesimo nome a dominio operando nello stesso settore, potremmo promuovere azione
legale sia per la riassegnazione del nome a dominio sia per concorrenza sleale
(avendo “cavalcato” il terzo la notorietà del nostro marchio
al fine di promuovere prodotti simili provocando confusione sul mercato).
D: Come può il titolare di un sito di marketing on line incentivare
la fiducia nelle transazioni on line?
R: Gran parte della sfiducia dimostrata verso il commercio elettronico trae origine
dalla insicurezza circa la destinazione dei dati immessi: pensiero comune è
evitare sempre e comunque di lasciare, ad esempio, i dati della carta di credito
su un form di un sito. Il commerciante allora deve costruire la fiducia mancante
attraverso strumenti che consentano innanzi tutto al cyber-consumatore di identificare
esattamente l’entità presso cui è interessato all’acquisto.
La certificazione è uno dei passaggi dovuti potendo l’utente verificare
l’esatto riconoscimento del titolare del sito su cui sta accingendosi ad
acquistare. Secondariamente si deve tranquillizzare colui che ci rilascia i suoi
dati circa i metodi di protezione degli stessi: mai richiedere la compilazione
di form con i dati in chiaro ma abituarsi a fare uso ed a promuovere l’utilizzo
della crittografia. Attraverso queste precauzioni si contribuirà anche
a ridurre i pericoli derivanti dalle truffe on line che rappresentano una pessima
pubblicità per il commercio elettronico.
D: La contrattualista è uno dei punti più oscuri o comunque
meno valorizzati nel commercio elettronico. Ma chi intenda proporre dei contratti
on line quali elementi deve considerare?
R: Partendo dal principio secondo cui maggior trasparenza contrattuale esiste,
meno si incorre in perdita di credibilità o contestazioni, occorre sottolineare
che la disciplina contrattualistica si modifica a seconda che si tratti di rapporti
commerciali B2B (business to business) o B2C (business to consumer). Infatti,
se nei contratti business-to-business le parti possono liberamente determinare
i contenuti, la legislazione apporta una tutela rafforzata qualora i destinatari
dell’acquisto del servizio o del bene siano i consumatori. In particolare
il venditore deve ricordare che nei contratti a distanza il consumatore ha 10
giorni lavorativi di tempo per esercitare il diritto di recesso senza fornire
alcuna spiegazione. Inoltre al consumatore devono essere rilasciate preventivamente
tutta una serie di informazioni (identità ed indirizzo del fornitore, caratteristiche
essenziali del bene, prezzo, modalità di esercizio del diritto di recesso,
ecc.). Ed ancora: qualsiasi pattuizione che abbia ad oggetto la rinuncia dei diritti
sanciti a favore del consumatore è nulla, come è inderogabile, ad
esempio, la competenza territoriale in ordine alle controversie civili, che è
sempre del giudice del luogo dove ha residenza o domicilio il consumatore (al
contrario del contratto B2B dove le parti possono derogare stabilendo liberamente
il Foro competente in caso di controversia).
D: In che tipo di responsabilità può incorrere chi effettua
commercio on line?
R: Le responsabilità possono essere di tipo civile o penale. Ma non allarmiamoci
perché basta prendere preventivamente in considerazione la linea di condotta
da adottare che sicuramente saremo in grado di non incorrervi. Comunque è
bene sapere che il negoziante on line è tenuto a rispettare il principio
di affidamento. In pratica partendo dal presupposto della sussistenza di fiducia
da parte dell’utente che ci visita e acquista presso di noi, occorre adottare
misure idonee a proteggere in rete il trasferimento di dati e valori, sia mettere
a disposizione dell’acquirente dei mezzi con cui possa contattarci direttamente
senza difficoltà di rintracciabilità (attraverso sia una grafica
comprensibile sia mediante riferimenti telefonici o e-mail ben evidenti). È
centrale la credibilità dell’entità che propone i propri prodotti
o servizi. Qualora manchino questi elementi potrebbero crearsi delle responsabilità
civili a carico del negoziante on line per lesione del suddetto principio. Nondimeno
onde evitare violazione della privacy è obbligatorio inserire informative
laddove anche per la sola iscrizione ad una semplice newsletter commerciale, si
raccolgano dati del potenziale cliente. Infine, mai utilizzare tecniche di pubblicazione
di materiale di altri siti potendo generare confusione nel cliente sia legittimare
a rivendicazioni i titolari legittimi del materiale pubblicato.
Dal punto di vista penale, la sicurezza della raccolta dati del cliente può
evitare di incorrere in reati di violazione dei dati personali (non adottando
misure idonee si possono mettere a disposizione di terzi non autorizzati i dati
delle carte di credito dei nostri clienti) e la richiesta preventiva di consenso
per promuovere commercialmente i prodotti inviando e-mail, può evitare
una denuncia per spamming.
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Pubblicato il: 05/04/2005
AUTORE TESTO
Alessandro Mirri
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